L’Irlanda del Nord è l’unico Stato del Regno Unito che continuerà ad essere trattato alla stregua di uno Stato membro comunitario
Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE non imponibili, articolo 41 D.L. 331/1993, natura operazione N3.2.
Dal 1° gennaio 2021 i soggetti passivi nell’Irlanda del Nord dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione Iva con il prefisso “XI” davanti al numero di partita Iva.
Il codice Nazione facente parte dell’Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore “GB” (Assosoftware Faq del 27.01.2021).
In buona sostanza, occorrerà utilizzare specifici codici distinti a seconda del territorio interessato dall’operazione: GB per il Regno Unito, XI per l’Irlanda del Nord e naturalmente IE rimane valida per l’Irlanda.
Le operazioni che comportano prestazioni di servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord saranno invece equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori Terzi (extra-ue) come il Regno Unito. Le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori dell’Irlanda del nord dovranno essere autofatturate (eventualmente con utilizzo del TD17); le prestazioni di servizi generiche fatturate da un soggetto nazionale nei confronti di un cliente dell’Irlanda del Nord saranno operazioni non soggette Iva ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, natura operazione N2.2 (con applicazione dell’imposta di bollo).